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UFFICIO ELETTORALE
Responsabile:Angelo Marinelli
Responsabile procedimento: Angelo Marinelli
E-mail
angelo.marinelli@comune.spinoso.it
ORARI
DI APERTURA AL PUBBLICO
dal
lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle ore 11,00
L'Ufficio si occupa dell'aggiornamento e della tenuta delle liste
elettorali.
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Elettorato
attivo e passivo
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Formano l'elettorato attivo
tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che
non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U.
n. 223/1967.
Per essere elettore occorre:
essere cittadino italiano;
avere compiuto il 18° anno di età;
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle
liste elettorali.
Formano l'elettorato passivo i
candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie
La qualità di elettore, ai
sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che
sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica:
l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto
costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani
che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna
delle condizioni previste dall'art. 2".
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana -
disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91; si acquista per
nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del
Presidente della Repubblica);
Maggiore età - stabilita al
compimento del diciottesimo anno di età dalla legge 8 marzo 1975, n. 39;
la maggiore età determina l'acquisto del diritto elettorale attivo ad
esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è
previsto che gli elettori debbano aver compiuto il 25° anno di età;
Assenza di cause ostative - che
precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che comportano l'applicazione di
misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di
soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici, temporanea o perpetua, etc.(art.
2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Le sentenze penali producono la
perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La
sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della
privazione del diritto di elettorato.
Il territorio del Comune è
suddiviso in sezioni elettorali; ogni sezione comprende alcune aree di
circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) comprese in una
determinata parte del Comune. Tutti gli elettori di una certa zona, come
risulta dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati
alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti
nella sezione elettorale della quale fa parte l'indirizzo dell'ultima
residenza in Italia.
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Seggi elettorali
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Per ogni sezione è
istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di
sezione, in occasione delle consultazioni elettorali, è composto da
un presidente e da quattro scrutatori - ridotti a tre per i
referendum - e da un segretario, scelto dal presidente.
I seggi speciali sono
formati ciascuno da un Presidente e due scrutatori.
L'ubicazione dei seggi ,
come stabilito dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, è prevista in
edifici pubblici scolatici e non scolastici.
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Liste elettorali
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Le liste elettorali sono
elenchi nominativi dei cittadini che, possedendo i requisiti per
essere elettori e non essendo incorsi in alcuna delle cause che
comportano la perdita - definitiva o temporanea - della capacità
elettorale, sono iscritti nell'anagrafe delle popolazione residente
nel Comune o nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
Le liste, che devono essere
tenute presso ciascun Comune, si distinguono in generali (che
comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono
solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione, in cui è ripartito
il territorio del Comune); liste aggiunte (Trento, Bolzano, Valle
d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).
L'iscrizione o la
cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle
condizioni previste dalla normativa:
compimento del 18mo anno di età
emigrazione o immigrazione da altro Comune
perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc. |
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| Liste elettorali
generali |
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L'art. 5 del T.U. n.223/67 dispone che ogni
Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per
maschi e femmine, le liste generali.
Le liste generali sono compilate in due esemplari: uno viene
conservato a cura dell'ufficio elettorale comunale, mentre l'altro
via depositato e conservato nell'ufficio della Commissione
Elettorale Circondariale.
Nelle liste generali sono iscritti tutti gli elettori del Comune.
Le liste devono essere costantemente aggiornate sia a seguito
delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le
variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono
comunicate alla Commissione Elettorale Circondariale.
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| Liste
elettorali sezionali |
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Le liste sezionali comprendono gli elettori
che abitano in una determinata zona - sezione - del Comune. Sono
redatte in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine.
L'attività di tenuta e di
ricompilazione delle liste elettorali sezionali è compito molto
delicato in quanto costituisce la base di controllo sulla quale si
svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale. |
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Rilascio elenchi nominativi
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L'accesso alle liste
elettorali, ai sensi dell'art. 51 T.U. 223/1967 e dell'art. 177 del
D.Lgs. 196/2003, è consentito per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; studio;
ricerca statistica, scientifica o storica; carattere
socio-assistenziale; per il perseguimento di un interesse
collettivo. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere
dettagliatamente motivata.
Il modulo di domanda è
disponibile presso l'ufficio Elettorale; il rilascio degli elenchi è
soggetto ad un costo, variabile in base al numero dei nominativi
estratti ed al tipo di estrazione richiesta. |
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Revisione delle liste elettorali
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La legge dispone che le
liste elettorali devono essere continuamente aggiornate in
conseguenza dei continui mutamenti delle condizioni che determinano
l'iscrizione nelle liste e a questo fine sono previste apposite
procedure, chiamate revisioni, che si distinguono in:
semestrali
dinamiche ordinarie
dinamiche straordinarie
ognuna con adempimenti e
tempi prestabiliti dalla normativa vigente.
Con la revisione semestrale si
iscrivono coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel
semestre successivo a quello in cui avvengono le operazioni
revisionali e si cancellano coloro che sono stati eliminati
dell'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità
accertata.
Con la
revisione dinamica ordinaria si
eseguono le iscrizioni e le cancellazioni per ogni altro motivo: con
la prima tornata, che avviene nella prima decade di gennaio e
luglio, si procede alle cancellazioni; con la seconda tornata, da
tenersi nella terza decade degli stessi mesi, si procede alle
iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che
comportino anche cambio di sezione, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223.
Oltre alle revisioni
dinamiche ordinarie si ricordano le
revisioni dinamiche straordinarie che si svolgono
nell'imminenza delle consultazioni elettorali e sono caratterizzate
dalla ristrettezza dei termini per lo svolgimento dei vari
adempimenti, previsti dalla legge.
Tutti i procedimenti
revisionali richiedono l'intervento sia della Commissione Elettorale
Comunale (dal 01/01/2002 definita Ufficiale Elettorale) che della
Commissione Elettorale Circondariale. |
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Comissioni Elettorali
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La legge attribuisce
specifiche funzioni e responsabilità in materia di tenuta ed
aggiornamento delle liste elettorali a due organi, che sono
precisamente:
la Commissione Elettorale Comunale, in qualità di Ufficiale
elettorale ,responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle
liste elettorali, a livello comunale;
la Commissione Elettorale Circondariale.
In ogni comune capoluogo di
circondario giudiziario viene
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Comissioni Elettorali
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La legge attribuisce
specifiche funzioni e responsabilità in materia di tenuta ed
aggiornamento delle liste elettorali a due organi, che sono
precisamente:
la Commissione Elettorale Comunale, in qualità di Ufficiale
elettorale ,responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle
liste elettorali, a livello comunale;
la Commissione Elettorale Circondariale.
In ogni comune
capoluogo di circondario giudiziario viene costituita con
decreto del presidente della Corte d'Appello, dopo
l'insediamento del Consiglio Provinciale, la Commissione
Elettorale Circondariale.
La - è presieduta di
diritto (art. 238 del D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 51, recante
norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado, che modifica gli artt. 21 e 25 del T.U. n.223/1967) dal
Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri
effettivi e quattro supplenti. Le funzioni di Segretario sono
svolte dal Segretario del Comune ove ha sede o da altri
impiegati idonei dello stesso Comune.
Le principali competenze demandate alla
C.E.Cir. sono previste dall'articolo 29 del T.U. 223/67:
esamina ed approva gli atti relativi
alle revisioni semestrali delle liste elettorali deliberati
dalla Commissione Elettorale Comunale, ora Ufficiale Elettorale;
effettua sulle liste
elettorali depositate nei propri Uffici le variazioni decise
dalla C.E.Comunale per la revisione dinamica delle liste;
decide sui ricorsi
presentati avverso le determinazioni adottate dalla Commissione
Elettorale Comunale. per Le revisioni semestrali e dinamiche
delle liste elettorali;
provvede all'esame ed all'ammissione
delle candidature presentate per le elezioni comunali.
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Ricorsi
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La normativa vigente concede ad ogni
cittadino la facoltà di ricorrere alla Commissione Elettorale
Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione,
diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle
liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve
essere presentato alla Commissione Elettorale Circondariale
nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
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La Tessera elettorale
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| Cos'è e a cosa
serve |
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Con l'art. 13 della legge 30 aprile
1999, n. 120, recante "Disposizioni in materia dei elezione
degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli
adempimenti in materia elettorale" ed il successivo D.P.R. n.
299 dell'8 settembre 2000 è stata istituita la tessera
elettorale a carattere permanente destinata a svolgere, per
tutte le consultazioni elettorali e referendarie, la stessa
funzione demandata in passato al certificato elettorale.
La -- è un documento
che deve essere conservato con cura per poter esercitare il
diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum; può
svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene i dati
anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero
e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, le
eventuali variazioni dei dati.
La - è valida fino
all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la
certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che
viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno
scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
Viene stampata su
apposito modello e rilasciata dall'Ufficio Elettorale del Comune
di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto/a l'elettore/ice.
La - viene consegnata
dai Messi Comunali, in busta chiusa, ai neo-elettori, cioè a
coloro che acquistano la capacità elettorale; in caso di mancato
recapito, viene lasciato un avviso sul quale sono riportate le
indicazioni su come provvedere al ritiro.
Tutti gli altri
elettori, in caso di trasferimento di residenza da un comune ad
un altro, sono invitati a presentarsi presso l'Ufficio
Elettorale, negli orari indicati, per ritirare la "nuova"
tessera elettorale e nel contempo restituire quella rilasciata
dal Comune di precedente residenza anagrafica.
Nel caso in cui
l'elettore non sia in possesso del "vecchio" documento, dovrà
dichiarare il motivo della mancata restituzione.
In occasione di tutte
le consultazioni elettorali, allo scopo di rilasciare le tessere
elettorali non consegnate e/o gli eventuali duplicati, l'Ufficio
Elettorale osserva orari prolungati a partire dalla settimana
precedente le consultazioni e per tutta la durata delle
operazioni elettorali.
Gli elettori che non
siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla
presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di
identità in corso di validità.
Gli elettori residenti all'estero possono ritirare la TE presso
l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione
elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da
parte del Comune stesso. |
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Utilizzo ed
esercizio del voto
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In occasione di ogni consultazione,
elettorale o referendaria, per poter votare l´elettore deve
presentarsi al seggio di appartenenza esibendo la tessera
elettorale ed un documento di identificazione.
L'avvenuta
partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della
data della votazione e del bollo della sezione nelle apposite
caselle e mediante annotazione del numero della - sul registro
previsto per le operazioni dei seggi.
La tessera elettorale
inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo
dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati,
anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
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In caso di modifica dei dati o delle
indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle
generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo,
variazioni d'ufficio relative a mutamenti delle sedi dei
seggi, occorre aggiornare la tessera elettorale.
Gli aggiornamenti
vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che
successivamente, in occasione della prima revisione dinamica
utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la
nuova tessera o a trasmettere a mezzo posta al domicilio
dell'elettore, un tagliando adesivo riportante le relative
variazioni, da apporre sul documento elettorale.
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| Deterioramento -
Smarrimento - Furto |
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In caso di deterioramento della tessera,
con conseguente inutilizzabilità, l'elettore può richiedere il
duplicato previa compilazione di una apposita dichiarazione su
moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione
dell'originale deteriorato.
In caso di smarrimento,
l'elettore può richiedere il duplicato presso l'Ufficio
Elettorale, previa compilazione della dichiarazione di
smarrimento.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato,
occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di
Pubblica Sicurezza.
La richiesta e/o il ritiro del duplicato può avvenire anche
tramite altra persona maggiorenne, purché munita di apposita
delega e del documento di riconoscimento dell'intestatario della
tessera o del duplicato.
Il rilascio del duplicato avviene in tempi brevi. Il servizio è
gratuito, poiché la tessera elettorale è rilasciata in esenzione
totale da bolli e diritti.
Si precisa che la tessera elettorale non può essere sostituita
con l'autocertificazione. |
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| Perdita del
diritto di voto |
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Al titolare della tessera, incorso in
una delle cause di esclusione dal voto previste dall´art. 2
del T.U. n. 223/1967, viene ritirata - d´ufficio - la tessera
elettorale in suo possesso.
Il ritiro è effettuato,
a cura dei Messi Comunali, previa notifica all'interessato della
relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che
ostano al godimento dell'elettorato attivo.
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| Trattamento dei
dati personali |
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Il trattamento dei dati personali e
tutto quanto previsto dal DPR 8 settembre 2000, n.299,
relativamente all'emissione, all'aggiornamento, alla consegna
ed al ritiro della tessera elettorale sono eseguiti nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale (D. Lgs. 196/2003).
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ELEZIONI
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| Degenti in
ospedali e case di cura |
| La normativa vigente prevede che in
occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i
degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a
votare nel luogo di ricovero e, perché ciò sia possibile, devono
esibire la tessera elettorale rilasciata dal Comune di
iscrizione e l'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente
l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero;. |
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| Detenuti nelle
case circondariali |
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La normativa vigente prevede che in
occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie,
i detenuti presso le case circondariali possono essere ammessi
a votare nel luogo di reclusione e, a tale effetto essi
potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera
elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e
dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente
l'autorizzazione a votare nel luogo di restrizione;
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| Cittadini di uno
Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
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La legge 483/1994, modificata dalla
legge 128/1998, consente ai cittadini dell'Unione Europea
residenti in Italia di esercitare il diritto di voto alle
elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero
che intende esercitare questo diritto deve richiedere
l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta",
presentando domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di
residenza, entro il novantesimo giorno dalla data della
consultazione; devono essere dichiarati la cittadinanza, la
volontà di esercitare il diritto di voto esclusivamente in
Italia, l'indirizzo del Comune di residenza nello Stato di
origine, il possesso della capacità elettorale nello Stato di
origine, l'assenza di provvedimenti giudiziari a carico.
La legge 6 febbraio
1996, n. 52 e il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 in attuazione
della Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea del
19/1/1994 "Modalità di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza" riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia
il diritto di esercitare il voto per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di
consigliere (escludendo la possibilità di candidarsi alla carica
di Sindaco); per esercitare il diritto di voto occorre compilare
la domanda predisposta dal Servizio Elettorale entro cinque
giorni dall'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi
Elettorali.
L'iscrizione nelle
liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da
parte dell'ufficio elettorale del Comune nelle cui liste
elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della
tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le
medesime modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri
che appartengono ad uno Stato extra-U.E., essendo esclusi
dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non
possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
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| Normativa
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T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante
"Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione
delle liste elettorali";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante
"Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante
"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale",
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante
"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sull'iniziativa legislativa del popolo";
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299,
recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di
rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale
personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della
legge 30 aprile 1999, n. 120; |
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Componenti dei seggi elettorali
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| Presidenti di
seggio |
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I seggi ordinari sono formati da un
Presidente, quattro scrutatori (tre in occasione dei
referendum) ed un Segretario. Il Presidente è nominato dal
Presidente della Corte d'Appello ed è scelto da un apposito
elenco, istituito con legge 21 marzo 1990, n. 53.
Gli scrutatori sono
sorteggiati da un albo unico tenuto presso l'Ufficio Elettorale
del Comune e formato ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come modificata, da ultimo, dall'art. 9 della legge 30 aprile
1999, n. 120.
Il Segretario è scelto
dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n.
53).
Per poter svolgere la
funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere
inseriti nell'apposito Albo, che viene aggiornato annualmente e
che è depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. In
questo Albo sono iscritti tutti gli elettori del Comune che
hanno presentato domanda di iscrizione nel mese di ottobre e che
sono in possesso dei seguenti requisiti: - età non superiore al
70° anno di età - titolo di studio: diploma di scuola media
superiore e che non rientrano in alcuna delle seguenti
condizioni:
dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e
Telecomunicazioni, Trasporti,
appartenenti a Forze Armate in servizio,
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati
a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
(non è necessario ripetere la domanda
se si è già iscritti)
Scarica il modulo |
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| Scrutatori
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Per poter svolgere la
funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere
inseriti nell'Albo Unico delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore, che viene aggiornato annualmente e che è depositato
presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nell'Albo di Scrutatore
vengono iscritti tutti gli elettori del Comune che hanno
presentato domanda nel mese di novembre e che hanno assolto gli
obblighi scolastici e che non rientrano in alcuna delle seguenti
condizioni:
dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e
Telecomunicazioni, Trasporti,
appartenenti a Forze Armate in servizio,
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati
a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
(non è necessario
ripetere la domanda se si è già iscritti nell'Albo)
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In occasione di ogni
consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale,
all'unanimità, procede alla nomina degli scrutatori necessari
alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna
sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei
supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non
possono partecipare alle operazioni del seggio per grave
impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25mo e
20mo giorno antecedente la data della votazione e notificate,
dal Sindaco, agli interessati. L'eventuale grave impedimento ad
assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla
notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i
soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria.
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| Giudici Popolari
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i Comuni svolgono, in rapporto alla
Giustizia, compiti per la formazione degli elenchi dei Giudici
popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di
Appello. Le attribuzioni dei Comuni in questa materia sono
regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i. In base a
questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei
giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di
Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti,
d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti:
requisiti per l'iscrizione nell'albo
dei Giudici popolari di Corte d'Assise:
residenza anagrafica nel Comune
cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi
tipo
requisiti per l'iscrizione nell'albo
dei Giudici popolari di Corte di Assise di Appello:
devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di
Corte d'Assise con eccezione del titolo di studio che deve
essere di scuola media superiore di secondo grado, di qualsiasi
tipo.
Sono esclusi:
i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti
o addetti all'ordine giudiziario
gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi
organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in
attività di servizio
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o
congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono
soggetti ad aggiornamento biennale. Le domande possono essere
presentate entro il mese di luglio (di ogni anno dispari)
L'ufficio di Giudice popolare è
obbligatorio.
Scarica il modulo |
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Certificazioni di competenza del
Servizio Elettorale
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| Certificato di
iscrizione nelle liste elettorali |
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E' il certificato che attesta
l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.
Può essere richiesto sia dall'interessato, sia da terza
persona (candidati, gruppi politici, promotori, ecc.) in
occasione della raccolta delle firme a sostegno delle proposte
di referendum, di iniziativa legislativa popolare o di
presentazione delle candidature alle elezioni.
Per i cittadini italiani residenti nel
Comune l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in
presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti
politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause
ostative).
Per i cittadini stranieri appartenenti
alla comunità europea l'iscrizione nelle liste elettorali
aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali
avviene su richiesta dell'interessato.
Il certificato di iscrizione nelle
liste elettorali viene rilasciato dall'Ufficio Elettorale, in
esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria,
se ad uso elettorale mentre è soggetto ad imposta se richiesto
per altri usi.
L'iscrizione alle liste elettorali può
essere anche oggetto di autocertificazione (come ad esempio
nelle domande per concorsi); l'autocertificazione non è
applicabile nell'ambito del procedimento elettorale
(presentazione e sottoscrizione di liste e candidature). |
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| Certificato
di Godimento dei diritti politici |
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Il certificato di godimento dei diritti
politici è il certificato che attesta la capacità elettorale
cioè la qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a
tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che non
si trovano in una delle condizioni ostative (fallimento,
interdizione dai PP.UU., sottoposizione a misure di sicurezza
detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata);
questo certificato può essere sostituito
dall'autocertificazione.
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| Certificati
rilasciati durante il periodo delle consultazioni elettorali o
referendarie. |
Certificazione elettorale |
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Iscrizione nelle liste elettorali per
presentazione o accettazione di candidature Autentica di firma
per accettazione della candidatura Tessera elettorale per
l'esercizio del diritto di voto Duplicato della tessera
elettorale smarrita o divenuta inservibile Modifica dei dati
riportati sulla tessera elettorale, a seguito di rettifiche e
variazioni.
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Cittadini residenti all'estero |
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La legge 459/2001 concede ai cittadini
italiani residenti all'estero il diritto di voto per
l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e
confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi
votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e
6 Senatori. La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4
ripartizioni geografiche : a) Europa; b) America Meridionale;
c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania
e Antartide.
Gli elettori votano per
le liste presentate nelle zone geografiche di rispettiva
residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato
ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le
ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti
all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della
Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d'età e che siano iscritti
nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un
elenco aggiornato dei residenti all'estero.
Il voto dei cittadini
italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza.
Entro il 18° giorno precedente le elezioni, l'Ufficio consolare
invia agli elettori un plico contenente il certificato
elettorale, le liste dei candidati, le modalità del voto, il
testo della Legge 459/2001. L'elettore deve spedire le schede
votate all'Ufficio consolare 10 giorni prima la data delle
elezioni.
L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in
Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato
congiuntamente a quello delle schede votate nel territorio
nazionale.
L'elettore che intende
rientrare in Italia per votare deve darne comunicazione scritta
al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno
precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di
scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni
dall'indizione delle elezioni.
L'opzione è valida per
una singola consultazione elettorale o referendaria.Non è
previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio
sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del
voto in Italia. |
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